contratti di ormeggio sono negozi atipici ad effetti obbligatori


 

Trib. Massa, 09.07.1991, in Arch. civ., 1992, pag. 301

 

I  contratti  di  ormeggio  costituiscono  negozi  atipici ad effetti meramente  obbligatori,  con  i quali una parte, oltre che consentire l'ormeggio,  si  obbliga  a  fornire tutti i servizi tecnico-portuali relativi  al  movimento  e sosta dei natanti - quali il rimorchio, il sollevamento,  il  pilotaggio,  l'antincendio, il pronto soccorso, la vigilanza,  il  servizio  radio  e  meteorologico,  la  pulizia dello specchio  d'acqua,  l'assistenza  all'ormeggio  - senza i quali non è logicamente  configurabile  né legalmente ammissibile l'esercizio del diritto  di  ormeggio.