contratti di ormeggio sono negozi atipici
ad effetti obbligatori
Trib. Massa,
09.07.1991, in Arch. civ., 1992, pag. 301
I contratti di
ormeggio costituiscono negozi
atipici ad effetti meramente
obbligatori, con i quali una parte, oltre che consentire
l'ormeggio, si obbliga
a fornire tutti i servizi
tecnico-portuali relativi al movimento
e sosta dei natanti - quali il rimorchio, il sollevamento, il
pilotaggio, l'antincendio, il
pronto soccorso, la vigilanza, il servizio
radio e meteorologico, la pulizia dello
specchio d'acqua, l'assistenza all'ormeggio - senza
i quali non è logicamente
configurabile né legalmente
ammissibile l'esercizio del diritto
di ormeggio.